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Autocertificazione

 
Legislazione


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell'art. 46 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenari in materia di documentazione amministrativa" (D.P.R. n. 445/2000) si possono autocertificare i seguenti dati:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titoli di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di speciali obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinato di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione non va in alcun caso autenticata e non deve essere necessariamente apposta in presenza dell'impiegato addetto a ricevere l'istanza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui sopra possono di regola (salvo eccezioni disposte dalla legge) essere comprovati, a titolo definitivo, mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Nello stesso modo può essere anche dichiarata la conformità di:
- copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
- copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
- copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà vanno sottoscritte davanti al dipendente addetto al ricevimento della pratica oppure possono essere presentate o inviate allegando fotocopia di un documento di identità.
Nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.3.1997, n. 59.

DOCUMENTAZIONE MEDIANTE ESIBIZIONE
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
Nel caso in cui il documento sia scaduto i dati possono essere comprovati dall'interessato dichiarando in calce alla fotocopia del documento che i dati non hanno subito variazione dalla data di rilascio del documento stesso.

Secondo l'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;

SONO DA CONSIDERARSI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO:
la carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografifa e di timbro; rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Non si possono autocertificare
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Non è autocertificabile la documentazione inerente all'attività giudiziaria.

Validità temporale
A tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione è attribuita la stessa validità temporale degli atti sostituiti.

Requisiti - impedimenti alla sottoscrizione
Per rendere la dichiarazione di autocertificazione:
- occorre essere maggiorenni;
- per gli interdetti la dichiarazione va sottoscritta dal tutore;
- per i minori la dichiarazione va sottoscritta dall'esercente la potestà o dal tutore;
- per gli inabilitati e i minori emancipati la dichiarazione va sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore;
- per chi non sa o non può firmare la dichiarazione viente raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Cittadini stranieri
- Per i cittadini della Comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
- I cittadini extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno italiano, possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

L'autocertificazione è un diritto
Costituiscono violazione dei doveri d'ufficio da parte dell'impiegato addetto:
- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
- la richiesta di certificati o atti di notorietà, nel caso in cui ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dicharazione sostitutiva;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- richiesta e produzione, da parte degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Controlli e sanzioni
Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
Sono previste sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci e la decadenza immediata dai benefici eventualmente concessi.

Riferimenti normativi
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.