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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell'art. 46 del "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamenari in materia di documentazione amministrativa"
(D.P.R. n. 445/2000) si possono autocertificare i seguenti dati:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titoli di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di speciali obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinato
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato.
La sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione
non va in alcun caso autenticata e non deve essere necessariamente
apposta in presenza dell'impiegato addetto a ricevere l'istanza.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA'
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco
di cui sopra possono di regola (salvo eccezioni disposte dalla legge)
essere comprovati, a titolo definitivo, mediante una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Nello stesso modo può essere anche dichiarata
la conformità di:
- copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
- copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
- copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
vanno sottoscritte davanti al dipendente addetto al ricevimento
della pratica oppure possono essere presentate o inviate allegando
fotocopia di un documento di identità.
Nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.3.1997, n. 59.
DOCUMENTAZIONE MEDIANTE ESIBIZIONE
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati.
Nel caso in cui il documento sia scaduto i dati possono essere comprovati
dall'interessato dichiarando in calce alla fotocopia del documento
che i dati non hanno subito variazione dalla data di rilascio del
documento stesso.
Secondo l'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
SONO DA CONSIDERARSI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO:
la carta di identità, il passaporto, la patente di guida,
la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purchè munite di fotografifa e di timbro;
rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Non si possono autocertificare
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità
CEE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Non è autocertificabile la documentazione inerente all'attività
giudiziaria.
Validità temporale
A tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione è
attribuita la stessa validità temporale degli atti sostituiti.
Requisiti - impedimenti alla sottoscrizione
Per rendere la dichiarazione di autocertificazione:
- occorre essere maggiorenni;
- per gli interdetti la dichiarazione va sottoscritta dal tutore;
- per i minori la dichiarazione va sottoscritta dall'esercente la
potestà o dal tutore;
- per gli inabilitati e i minori emancipati la dichiarazione va
sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore;
- per chi non sa o non può firmare la dichiarazione viente
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità
del dichiarante.
Cittadini stranieri
- Per i cittadini della Comunità europea si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani.
- I cittadini extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno
italiano, possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani.
L'autocertificazione è un diritto
Costituiscono violazione dei doveri d'ufficio da parte dell'impiegato
addetto:
- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorietà;
- la richiesta di certificati o atti di notorietà, nel caso
in cui ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dicharazione
sostitutiva;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione
di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione
di un documento di riconoscimento;
- richiesta e produzione, da parte degli ufficiali di stato civile
e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto
ai fini della formazione dell'atto di nascita.
Controlli e sanzioni
Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
Sono previste sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci e la
decadenza immediata dai benefici eventualmente concessi.
Riferimenti normativi
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
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