Sia per il matrimonio civile che per quello religioso è indispensabile
la pubblicazione di matrimonio, che va richiesta all'Ufficio Matrimoni
del Comune di residenza di uno dei nubendi: in caso di matrimonio
civile i documenti necessari vengono acquisiti d'ufficio, in caso
di matrimonio religioso devono essere ritirati dai nubendi per presentarli
al Parroco o al Ministro di Culto celebrante.
Documenti
da presentare
È necessario presentarsi all'Ufficio Matrimoni muniti di
documento di riconoscimento valido e codice fiscale.
Dopo che i nubendi
hanno richiesto la pubblicazione di matrimonio, viene acquisita
d'ufficio la seguente documentazione:
- estratto dell'atto di nascita;
- certificato cumulativo rilasciato dal comune di residenza;
- dichiarazione di non consanguineità di entrambi i genitori
dei nubendi, ovvero le copie integrali degli atti di nascita dei
nubendi.
In caso di matrimonio
religioso i nubendi devono recarsi, muniti dei suddetti documenti,
dal Parroco o dal Ministro di Culto celebrante del Comune dove la
pubblicazione viene firmata, in modo da ottenere la "Richiesta
di pubblicazioni da farsi alla Casa Comunale" (in caso di matrimonio
cattolico vanno presentati al Parroco anche i certificati di battesimo
e di cresima): tale richiesta va poi presentata all'Ufficio Matrimoni.
Al momento della pubblicazione è possibile prenotare il libretto
di famiglia, che verrà rilasciato dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui si celebra il matrimonio.
Termine
Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni dall'ultimo
giorno di pubblicazione, la pubblicazione si considera come non
avvenuta.
Costo
Marca da bollo da Euro 10,33
Durata massima
del procedimento
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della Casa Comunale
per almeno 8 giorni.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno
successivo alla scadenza della pubblicazione.
Regime patrimoniale
Salvo diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia
è costituito dalla comunione dei beni. La scelta del regime
di separazione dei beni va dichiarata, ai sensi dell'articolo 162
comma 1 del Codice Civile, all'atto di celebrazione del matrimonio,
preavvertendo l'Ufficio Matrimoni o, in caso di matrimonio religioso,
il Parroco o il Ministro di Culto celebrante.
Casi particolari
NUBENDO MINORENNE
È necessaria l'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata
dal Tribunale dei Minorenni competente nel terrritorio di residenza.
NUBENDO/A DIVORZIATO/A
È necessaria la copia integrale dell'atto di matrimonio precedente
completa dell'annotazione della sentenza di divorzio, che verrà
acquisita d'ufficio previo avviso.
NUBENDO/A VEDOVO/A
È necessaria la copia integrale dell'atto di morte del coniuge,
che verrà acquisita d'ufficio previo avviso.
NUBENDO STRANIERO
Sono necessari l'atto di nascita e il nulla-osta (certificato di
capacità matrimoniale), rilasciati in lingua italiana o tedesca
o, se redatti in un'altra lingua, tradotti ed eventualmente legalizzati.
Riferimenti
normativi
Articolo 162 comma 1 del Codice Civile
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