Comune on-line
Cerca nel Sito powered by FreeFind
Consulta l'Albo Pretorio on-line
Comune on-line

Ufficio Anagrafe
 


Sia per il matrimonio civile che per quello religioso è indispensabile la pubblicazione di matrimonio, che va richiesta all'Ufficio Matrimoni del Comune di residenza di uno dei nubendi: in caso di matrimonio civile i documenti necessari vengono acquisiti d'ufficio, in caso di matrimonio religioso devono essere ritirati dai nubendi per presentarli al Parroco o al Ministro di Culto celebrante.

Documenti da presentare
È necessario presentarsi all'Ufficio Matrimoni muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale.

Dopo che i nubendi hanno richiesto la pubblicazione di matrimonio, viene acquisita d'ufficio la seguente documentazione:
- estratto dell'atto di nascita;
- certificato cumulativo rilasciato dal comune di residenza;
- dichiarazione di non consanguineità di entrambi i genitori dei nubendi, ovvero le copie integrali degli atti di nascita dei nubendi.

In caso di matrimonio religioso i nubendi devono recarsi, muniti dei suddetti documenti, dal Parroco o dal Ministro di Culto celebrante del Comune dove la pubblicazione viene firmata, in modo da ottenere la "Richiesta di pubblicazioni da farsi alla Casa Comunale" (in caso di matrimonio cattolico vanno presentati al Parroco anche i certificati di battesimo e di cresima): tale richiesta va poi presentata all'Ufficio Matrimoni.
Al momento della pubblicazione è possibile prenotare il libretto di famiglia, che verrà rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si celebra il matrimonio.

Termine
Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Costo
Marca da bollo da Euro 10,33

Durata massima del procedimento
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della Casa Comunale per almeno 8 giorni.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.

Regime patrimoniale
Salvo diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni. La scelta del regime di separazione dei beni va dichiarata, ai sensi dell'articolo 162 comma 1 del Codice Civile, all'atto di celebrazione del matrimonio, preavvertendo l'Ufficio Matrimoni o, in caso di matrimonio religioso, il Parroco o il Ministro di Culto celebrante.

Casi particolari

NUBENDO MINORENNE
È necessaria l'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal Tribunale dei Minorenni competente nel terrritorio di residenza.
NUBENDO/A DIVORZIATO/A
È necessaria la copia integrale dell'atto di matrimonio precedente completa dell'annotazione della sentenza di divorzio, che verrà acquisita d'ufficio previo avviso.
NUBENDO/A VEDOVO/A
È necessaria la copia integrale dell'atto di morte del coniuge, che verrà acquisita d'ufficio previo avviso.
NUBENDO STRANIERO
Sono necessari l'atto di nascita e il nulla-osta (certificato di capacità matrimoniale), rilasciati in lingua italiana o tedesca o, se redatti in un'altra lingua, tradotti ed eventualmente legalizzati.

Riferimenti normativi
Articolo 162 comma 1 del Codice Civile